Il divorzio
breve. Guida, fac-simile di ricorso e testo della legge
Bastano 6 o
12 mesi per dirsi addio
Che cosa è il divorzio breve
Il divorzio breve è una nuova modalità prevista dalla
legge 55/2015 che riduce a 6 o 12 mesi /a seconda dei casi) il tempo di
separazione necessario per poter poi chiedere il divorzio.
La riforma sul "divorzio breve" ha
rappresentato una svolta epocale per il Paese e per tutte le coppie che
attendevano da tempo questa misura per poter mettere "velocemente"
una pietra sopra sul passato e rifarsi una nuova vita.
Diventata "realtà" il 22 aprile 2015, a seguito dell'approvazione in via
definitiva della Camera che l'ha consacrata a nuova legge dello Stato (l. n.
55/2015, qui sotto allegata), la riforma è entrata in vigore il 26 maggio
scorso e già dopo pochi mesi di distanza c'è stato un vero boom di nuove cause
di divorzio (V: Divorzio breve: 50mila cause in più a giugno e luglio.
Boom di over 65).
Venendo ai punti salienti della riforma, le nuove
disposizioni modificano la legge n. 898/1970, c.d. legge sul divorzio,
rimasta immutata per circa 30 anni, riducendo i tempi della separazione,
sia giudiziale che consensuale, intervenendo sullo scioglimento della comunione
dei beni tra coniugi e dettando una disciplina transitoria:
1 anno per dirsi addio in sede
giudiziale
Con la modifica dell'art. 3 della l. n. 898/1970, la
riforma riduce notevolmente i tempi della separazione.
In luogo dei tre anni prima previsti, ora infatti, in
caso di separazione
giudiziale, basta 1 anno per porre fine al matrimonio.
Il termine decorre sempre dalla comparsa dei
coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale.
Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata
interruzione: la separazione deve essersi "protratta
ininterrottamente" e l'eventuale sospensione deve essere eccepita dalla
parte convenuta.
6 mesi per la consensuale
Il termine di un anno si riduce, ulteriormente, a
sei mesi, secondo il nuovo testo dell'art. 3 lett. b), n. 2 della l. n.
898/1970, nelle separazioni consensuali.
Ciò avverrà indipendentemente dalla presenza o meno
di figli e anche se le separazioni erano nate inizialmente come
contenziose.
Anticipato lo scioglimento della
comunione tra coniugi
L'art. 2 della l. n. 55/2015 aggiunge un comma
all'art. 191 c.c. andando così ad anticipare il momento dello scioglimento
della comunione tra i coniugi.
Lo scioglimento della comunione
dei beni tra i coniugi, precedentemente previsto con il passaggio in
giudicato della sentenza di separazione, è anticipato al momento in cui il
presidente del tribunale, all'udienza di comparizione, autorizza la coppia a
vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di
sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali).
Inoltre l'ordinanza, con la quale i coniugi vengono
autorizzati a vivere separati deve essere inviata all'ufficiale dello stato
civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
dei beni sull'atto di matrimonio.
I processi in corso
Altro punto cardine della riforma è l'applicazione dei
nuovi termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della comunione
legale, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della l. n. 55/2015.
Pertanto, le regole saranno valide anche per le
separazioni personali pendenti al 26 maggio.
I documenti da allegare al ricorso
Al ricorso per il divorzio (Ricorso per lo scioglimento del
matrimonio o ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario) va allegata la seguente documentazione:
·
estratto per
sunto dell'atto di matrimonio;
·
certificato
attestante lo stato di famiglia di entrambi i coniugi;
·
certificato
di residenza di entrambi i coniugi;
·
copia
decreto di omologa o sentenza di separazione del Tribunale;
·
dichiarazioni
dei redditi di entrambi i coniugi.
Testo della legge sul divorzio breve
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LEGGE 6 maggio 2015, n. 55
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi.
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi.
Art. 1
1. Al secondo capoverso della
lettera b), del numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla
avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi
dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale
nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato
in consensuale».
Art. 2
1. All'articolo 191 del codice
civile, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale,
la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del
tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di
sottoscrizione del processo verbale di separazione
consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato.
L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e'
comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello
scioglimento della comunione».
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