La moglie di
"una certa età" va mantenuta
Per la
Cassazione il mantenimento è giustificato dalle difficoltà nel trovare impiego
a causa della crisi e dell'età
Va
riconosciuto l'assegno
di mantenimento all'anziana moglie disoccupata, da sempre
casalinga, stante le difficoltà a cui la donna andrà incontro nel trovare un
impiego a causa dell'età e della crisi nel mercato del lavoro. Assume
valore secondario il fatto che il marito abbia sofferto una patologia cardiaca
che ha ridotto la sua capacità lavorativa.
Lo ha
precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n.
4100/2017 (qui sotto allegata). In seguito alla separazione
giudiziale dei coniugi, al marito veniva imposto di versare alla
moglie per il suo sostentamento un assegno mensile di mille e duecento
lire. Dieci anni dopo, su ricorso dell'ex, il Tribunale pronunciava la cessazione
degli effetti civili del matrimonio stabilendo che l'assegno
di mantenimento della moglie fosse pari a 350,00 euro mensili, una diminuzione
effettuata per la sopravvenuta patologia cardiaca dell'uomo che aveva
limitato la sua capacità lavorativa.
Di diverso
avviso la Corte d'Appello adita dalla moglie, che richiamandosi
ai criteri dell'art. 5 della legge n. 898/1970, ha rideterminato
l'assegno in euro 600,00 mensili. Una decisione che, secondo la Corte
di Cassazione, appare fondata.
Non coglie
dunque nel segno il ricorso del marito: per gli Ermellini, infatti, assume
importanza non solo la durata del matrimonio (peraltro
considerevole: 24 anni sino alla separazione e 33 sino al divorzio), che
non è stato affatto l'unico criterio per la determinazione dell'assegno,
ma anche la valutazione delle condizioni attuali del mercato del lavoro
che rendono difficile un inserimento dell'anziana ex.
L'accertamento
del diritto all'assegno divorzile, rammenta la sentenza, si
articola in due fasi: nella prima il giudice verifica
l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei
mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo
a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente
proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva
legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative
maturate nel corso del rapporto.
Nella
seconda fase, poi, si procede alla determinazione in concreto
dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla
formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito
di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio.
Nell'ambito
di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo
dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di
ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento
dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità
economiche.
Nel caso di
specie, teve tenesi conto del fatto che la condizione di disoccupazione
della donna trova una logica giustificazione nella motivazione
della Corte distrettuale che ha messo in risalto la condizione di crisi
economica e occupazionale generale e la difficoltà di entrare nel
mondo del lavoro a quell'età (quasi 60 anni), senza avere una specifica
qualificazione e avendo espletato la propria attività esclusivamente
nell'ambito familiare come casalinga.
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