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martedì 21 marzo 2017

Obbligo di mantenimento dei figli adempiuto da un solo coniuge? Si ha diritto al rimborso verso l’altro coniuge



Obbligo di mantenimento dei figli adempiuto da un solo coniuge? Si ha diritto al rimborso verso l’altro coniuge
Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire “iure proprio” nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza del 15 marzo 2017, n. 6819, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso dalla Corte d’appello di Perugia.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal FATTO che la Corte d’appello di Perugia con sentenza in data del 2015, la Corte d’Appello di Perugia, nell’ambito di due giudizi riuniti relativi alla separazione personale degli intestati coniugi ha respinto la domanda di regresso di CAIO, proposta contro il coniuge TIZIA, per il rimborso della quota di spettanza del detto coniuge relativa al mantenimento del figlio minore Federico di cui si era preso cura integralmente il padre CAIO, dal 1996 al 2001, in quanto, ai sensi dell’art. 143 c.c., gli obblighi erano posti congiuntamente a carico di entrambi coniugi, onde colui che aveva provveduto (nella specie CAIO) non aveva diritto di regresso verso l’altro.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso CAIO, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 147 e 148 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 6819/2017 ha ritenuto fondato il motivo ed ha accolto il ricorso.
Precisa la Suprema corte che il ricorso è da ritenenrrsi manifestamente fondato atteso che, la negazione del diritto di regresso da parte del coniuge che abbia integralmente adempiuto gli obblighi della coppia genitoriale, è affermazione che contrasta con i contrari principi di diritto posti da precedenti pronunce della Corte.
In particolare, la Cassazione ha già avuto modo di precisare che in materia di obbligo di mantenimento dei figli, nel caso in cui il coniuge abbia integralmente adempiuto tale l’obbligo, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è ravvisabile un’ipotesi di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’art. 2031 cod. civ., atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione (Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 27653 del 2011).
Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire “iure proprio” nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’art. 2031 cod. civ. (Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 9386 del 1999).
In conclusione, sostiene la Corte di Cassazione, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto, con la conseguente cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, perché decida il punto controverso facendo applicazione degli enunciati principi di diritto.

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