Obbligo di
mantenimento dei figli adempiuto da un solo coniuge? Si ha diritto al rimborso
verso l’altro coniuge
Il coniuge che abbia integralmente
adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico
all’altro coniuge, è legittimato ad agire “iure proprio” nei confronti di
quest’ultimo per il rimborso di detta quota atteso che l’obbligo di
mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione,
Sezione VI Civile, con ordinanza del 15 marzo 2017, n. 6819, mediante la
quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso dalla Corte
d’appello di Perugia.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal FATTO che la Corte
d’appello di Perugia con sentenza in data del 2015, la Corte d’Appello di
Perugia, nell’ambito di due giudizi riuniti relativi alla separazione personale
degli intestati coniugi ha respinto la domanda di regresso di CAIO, proposta
contro il coniuge TIZIA, per il rimborso della quota di spettanza del detto
coniuge relativa al mantenimento del figlio minore Federico di cui si era preso
cura integralmente il padre CAIO, dal 1996 al 2001, in quanto, ai sensi dell’art.
143 c.c., gli obblighi erano posti congiuntamente a carico di entrambi coniugi,
onde colui che aveva provveduto (nella specie CAIO) non aveva diritto di
regresso verso l’altro.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto
ricorso CAIO, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione
e falsa applicazione degli artt. 143, 147 e 148 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi,
mediante la citata sentenza n. 6819/2017 ha ritenuto fondato il motivo ed ha
accolto il ricorso.
Precisa la Suprema corte che il ricorso è da
ritenenrrsi manifestamente fondato atteso che, la
negazione del diritto di regresso da parte del coniuge che abbia integralmente
adempiuto gli obblighi della coppia genitoriale, è affermazione che contrasta
con i contrari principi di diritto posti da precedenti pronunce della Corte.
In particolare, la Cassazione ha già avuto modo di
precisare che in materia di obbligo di
mantenimento dei figli, nel caso in cui il coniuge abbia integralmente
adempiuto tale l’obbligo, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è
ravvisabile un’ipotesi di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli
effetti di cui all’art. 2031 cod. civ., atteso che l’obbligo di mantenimento
dei figli sorge per effetto della filiazione (Corte di Cassazione,
Sezione I, Sentenza n. 27653 del 2011).
Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo
di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge,
è legittimato ad agire “iure proprio” nei confronti di quest’ultimo per il
rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso
che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e
che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso
di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di
cui all’art. 2031 cod. civ. (Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n.
9386 del 1999).
In conclusione, sostiene la Corte di Cassazione, il
ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto, con la conseguente
cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa
alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, perché decida il
punto controverso facendo applicazione degli enunciati principi di diritto.
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