Quando
l'altro non chiede il divorzio, fare attenzione!
Un piccolo
spunto per non cadere in un brutto tranello
Quando il coniuge separato non è così
"impaziente" nel chiedere il divorzio, un simile atteggiamento
dovrebbe far insospettire poiché non sempre si tratta di un attaccamento
nostalgico ad una storia d'amore, ma di una consapevole e calcolata strategia.
L'ex coniuge potrebbe infatti sapere qualcosa in
più che l'altro, suo malgrado, ignora totalmente!!!
Il rimanere separati e non chiedere mai il divorzio
potrebbe essere prettamente una scelta di convenienza da parte di colui che
beneficerà del TFR.
Spieghiamo il perché.
Ai sensi dell'art. 12 bis della legge n.898/1970, l'ex
coniuge titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, ha
diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità di fine
rapporto dell'altro coniuge. Per l'esattezza il 40% sull'indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Tale diritto si ritiene attribuibile solamente al
coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento degli
effetti civili del matrimonio, dunque al coniuge divorziato.
La Corte di Cassazione in proposito
ha chiarito che "Al fine del riconoscimento della quota dell'indennità di
fine rapporto spettante all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni
previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex
coniuge il diritto alla corresponsione del TFR" (Cass. civ. n.2466/2004).
Pertanto, il diritto ad una quota
non sorgerà a favore dell'ex coniuge passato a nuove nozze o che non sia più
titolare di assegno.
Per costante giurisprudenza, il diritto de quo spetterà
anche ove il trattamento di fine
rapporto sia
maturato prima della sentenza di divorzio ma dopo la proposizione della
domanda.
Sul punto è importante prestare attenzione, poiché il
diritto sorge solamente se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a
maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio
di divorzio o successivamente ad essa, e, non anche quando essa sia
maturata e sia stata percepita in data anteriore, in pendenza del precedente
giudizio di separazione.
Dunque, alle volte è necessario abbandonare i sogni
romantici, poiché il disinteresse, da parte dell'altro, a sciogliere
definitivamente questo vincolo, potrebbe essere solamente il frutto di una
scelta opportunistica, a vostro discapito.
Una tale svista potrebbe costarvi cara!
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