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E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).



lunedì 3 aprile 2017

SEPARAZIONE - DIVORZIO - Famiglia: i figli restano ai servizi sociali se la madre continua a ostacolare i rapporti col padre



SEPARAZIONE - DIVORZIO - Famiglia: i figli restano ai servizi sociali se la madre continua a ostacolare i rapporti col padre
La Corte d'appello di Roma ritiene imprescindibile per la revoca del provvedimento disposto in primo grado un mutamento significativo di condotta da parte del genitore alienante
Per tornare a dare fiducia a un genitore e revocare l'affidamento dei suoi figli ai servizi sociali è necessario verificare in concreto un cambiamento significativo della sua condotta, dimostrabile attraverso l'unico risultato della fuoriuscita dei piccoli dalla conflittualità genitoriale.
Con sentenza numero 1927/2017 del 23 marzo (qui sotto allegata), la Corte d'Appello di Roma ha così confermato l'affidamento ai servizi sociali di due bambine, disposto dal Tribunale con collocamento presso la madre e frequentazione del padre con modalità protette sino all'esito del procedimento penale su di lui pendente.
A chiedere in secondo grado la riforma di tale decisione era stata la madre, che, tuttavia, è tornata a casa con un netto diniego da parte del giudice dell'impugnazione. Tale particolare ed eccezionale forma di affidamento, infatti, era stata disposta anche a causa delle gravi responsabilità della donna nella determinazione sia della condizione di disagio personale delle figlie che delle difficoltà relazionali tra queste ultime e la figura paterna (leggi: "Separazione: la madre paga 150 euro per ogni volta che mette i figli contro il padre").
In mancanza di un cambio di rotta significativo da parte della madre, circostanza che non permette di accordarle nuovamente una piena e incondizionata fiducia circa la sua capacità di crescere adeguatamente e per il meglio le bambine in maniera autonoma, restano non solo l'affido delle minori ai servizi sociali e le limitazioni alla responsabilità genitoriale, ma anche le prescrizioni sul percorso psicoterapeutico già intrapreso e le sanzioni di ammonimento e pecuniarie inflitte alla madre per garantire la salvaguardia del benessere psicofisico delle figlie e la conservazione e lo sviluppo della loro relazione con l'altro genitore.


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