SEPARAZIONE E DIVORZIO: Genitori che spariscono: addebito
nel caso del padre che non dà più notizie di sè
Accolta la domanda di una donna: apprende solo da una
telefonata del trasferimento dell’ex coniuge, che non vuole fare più rientro
dal Pakistan dove ha creato una nuova famiglia.
Scatta l’addebito della separazione a carico del
coniuge che senza preavviso si trasferisce all’estero e si rifiuta di tornare.
Lo dichiara il tribunale di Trento con la sentenza 1026/16, pubblicata dalla
sezione civile.
Il collegio dichiara la separazione di una coppia, addebitandola al marito, responsabile di essersi trasferito, inizialmente all’estero per motivi di lavoro, disinteressandosi di moglie e figlio e poi a titolo definitivo in Pakistan, creandosi una nuova famiglia. A confermare la totale assenza dell’uomo anche alcune importanti testimoni (padre e amica della ricorrente), peraltro abituali frequentatori della casa che confermavano l’allontanamento dell’ex senza da un momento all’altro e senza dare preavviso alla donna. Il giudice trentino decide di accogliere le istanze della ricorrente laddove l’uomo, restando contumace, non ha provato che il suo allontanamento dalla residenza familiare venne deciso di comune accordo con la moglie e che comunque «intervenne allorché la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile per il comportamento della ricorrente o per l’emersa incompatibilità della loro rispettiva indole, come pure non ha provato la sussistenza di altre valide ragioni in grado di giustificare la sua condotta contrastante con il dovere di coabitazione». Il che - continua il tribunale - appare sufficiente per accogliere la domanda di addebito, che non trova ulteriore fondamento nel «nuovo rapporto matrimoniale che il convenuto ha instaurato in Pakistan e nella nascita di un’altra figlia che avrebbe avuto dalla sua attuale compagna, non potendosi ritenere che tali circostanze siano adeguatamente provate dall’allegata documentazione relativa a messaggi telefonici, non essendovi alcuna certezza in ordine alla provenienza e, comunque, all’effettiva attendibilità degli stessi». Sulla base di tali elementi, il collegio decide di addebitare la separazione all’uomo.
Il collegio dichiara la separazione di una coppia, addebitandola al marito, responsabile di essersi trasferito, inizialmente all’estero per motivi di lavoro, disinteressandosi di moglie e figlio e poi a titolo definitivo in Pakistan, creandosi una nuova famiglia. A confermare la totale assenza dell’uomo anche alcune importanti testimoni (padre e amica della ricorrente), peraltro abituali frequentatori della casa che confermavano l’allontanamento dell’ex senza da un momento all’altro e senza dare preavviso alla donna. Il giudice trentino decide di accogliere le istanze della ricorrente laddove l’uomo, restando contumace, non ha provato che il suo allontanamento dalla residenza familiare venne deciso di comune accordo con la moglie e che comunque «intervenne allorché la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile per il comportamento della ricorrente o per l’emersa incompatibilità della loro rispettiva indole, come pure non ha provato la sussistenza di altre valide ragioni in grado di giustificare la sua condotta contrastante con il dovere di coabitazione». Il che - continua il tribunale - appare sufficiente per accogliere la domanda di addebito, che non trova ulteriore fondamento nel «nuovo rapporto matrimoniale che il convenuto ha instaurato in Pakistan e nella nascita di un’altra figlia che avrebbe avuto dalla sua attuale compagna, non potendosi ritenere che tali circostanze siano adeguatamente provate dall’allegata documentazione relativa a messaggi telefonici, non essendovi alcuna certezza in ordine alla provenienza e, comunque, all’effettiva attendibilità degli stessi». Sulla base di tali elementi, il collegio decide di addebitare la separazione all’uomo.
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